Legge
29 marzo 2001, n. 135
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile 2001
Capo I
PRINCIPI, COMPETENZE E STRUTTURE
Art. 1.
(Principi)
1. La presente legge definisce i principi
fondamentali e gli strumenti della politica del turismo in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione ed ai sensi
dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.
2. La Repubblica:
a) riconosce il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico e
occupazionale del Paese nel contesto internazionale e dell'Unione europea, per
la crescita culturale e sociale della persona e della collettivita'
e per favorire le relazioni tra popoli diversi;
b) favorisce la crescita competitiva dell'offerta del sistema turistico
nazionale, regionale e locale, anche ai fini dell'attuazione del riequilibrio
territoriale delle aree depresse;
c) tutela e valorizza le risorse ambientali, i beni culturali e le tradizioni
locali anche ai fini di uno sviluppo turistico sostenibile;
d) sostiene il ruolo delle imprese operanti nel settore turistico con particolare
riguardo alle piccole e medie imprese e al fine di migliorare la qualita' dell'organizzazione, delle strutture e dei
servizi;
e) promuove azioni per il superamento degli ostacoli che si frappongono alla
fruizione dei servizi turistici da parte dei cittadini, con particolare
riferimento ai giovani, agli anziani percettori di redditi minimi ed ai
soggetti con ridotte capacita' motorie e sensoriali;
f) tutela i singoli soggetti che accedono ai servizi turistici anche attraverso
l'informazione e la formazione professionale degli addetti;
g) valorizza il ruolo delle comunita' locali, nelle
loro diverse ed autonome espressioni culturali ed associative, e delle
associazioni pro loco;
h) sostiene l'uso strategico degli spazi rurali e delle economie marginali e tipiche
in chiave turistica nel contesto di uno sviluppo rurale integrato e della
vocazione territoriale;
i) promuove la ricerca, i sistemi informativi, la documentazione e la
conoscenza del fenomeno turistico;
l) promuove l'immagine turistica nazionale sui mercati mondiali, valorizzando
le risorse e le caratteristiche dei diversi ambiti territoriali.
3. Sono fatti salvi poteri e prerogative
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano nelle materie di cui alla presente legge nel rispetto degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.
Art. 2.
(Competenze)
1. Lo Stato e le regioni riconoscono, sulla
base del principio di sussidiarieta' di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), della legge 15
marzo 1997, n. 59, il ruolo dei comuni e delle province nei corrispondenti
ambiti territoriali con particolare riguardo all'attuazione delle politiche
intersettoriali ed infrastrutturali necessarie alla
qualificazione dell'offerta turistica; riconoscono altresi'
l'apporto dei soggetti privati per la promozione e lo sviluppo dell'offerta
turistica.
2. Le regioni, in attuazione dell'articolo
117 della Costituzione, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, esercitano le funzioni in materia di
turismo e di industria alberghiera sulla base dei
principi di cui all'articolo 1 della presente legge.
3. Le funzioni e i compiti conservati allo
Stato in materia di turismo, fino alla data di entrata
in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a),
della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono svolti dal Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato. Per i fini di cui al presente comma, il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato cura in particolare il
coordinamento intersettoriale degli interventi statali connessi al turismo, nonche' l'indirizzo e il coordinamento delle attivita' promozionali svolte all'estero, aventi esclusivo
rilievo nazionale. Allo stesso Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato spetta la rappresentanza unitaria in sede di Consiglio
dell'Unione europea in materia di turismo.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente del
Consiglio dei ministri definisce, ai sensi dell'articolo 44 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con proprio decreto, i principi e gli
obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico. Il decreto
e' adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le
associazioni di categoria degli operatori turistici e dei consumatori. Lo
schema di decreto e' trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica ai fini della espressione del parere da
parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti. Il decreto, al fine
di assicurare l'unitarieta'
del comparto turistico e la tutela dei consumatori, delle imprese e delle
professioni turistiche, stabilisce:
a) le terminologie omogenee e lo standard minimo dei servizi di
informazione e di accoglienza ai turisti;
b) l'individuazione delle tipologie di imprese turistiche operanti nel settore
e delle attivita' di accoglienza non convenzionale;
c) i criteri e le modalita' dell'esercizio su tutto
il territorio nazionale delle imprese turistiche per le quali si ravvisa la necessita' di standard omogenei ed uniformi;
d) gli standard minimi di qualita' delle
camere di albergo e delle unita' abitative delle
residenze turistico-alberghiere e delle strutture
ricettive in generale;
e) gli standard minimi di qualita' dei
servizi offerti dalle imprese turistiche cui riferire i criteri relativi alla
classificazione delle strutture ricettive;
f) per le agenzie di viaggio, le organizzazioni e le associazioni che svolgono attivita' similare, il livello minimo e massimo da
applicare ad eventuali cauzioni, anche in relazione ad analoghi standard
utilizzati nei Paesi dell'Unione europea;
g) i requisiti e le modalita' di esercizio su tutto
il territorio nazionale delle professioni turistiche per le quali si ravvisa la
necessita' di profili omogenei ed uniformi, con
particolare riferimento alle nuove professionalita'
emergenti nel settore;
h) i requisiti e gli standard minimi delle attivita'
ricettive gestite senza scopo di lucro;
i) i requisiti e gli standard minimi delle attivita'
di accoglienza non convenzionale;
l) i criteri direttivi di gestione dei beni demaniali e delle loro pertinenze
concessi per attivita' turistico-ricreative,
di determinazione, riscossione e ripartizione dei relativi canoni, nonche' di durata delle concessioni, al fine di garantire
termini e condizioni idonei per l'esercizio e lo sviluppo delle attivita' imprenditoriali, assicurando comunque l'invarianza di gettito per lo Stato;
m) gli standard minimi di qualita' dei
servizi forniti dalle imprese che operano nel settore del turismo nautico;
n) i criteri uniformi per l'espletamento degli esami di abilitazione
all'esercizio delle professioni turistiche.
5. Il decreto di cui al comma 4 formula altresi' principi
ed obiettivi relativi:
a) allo sviluppo dell'attivita' economica in campo
turistico di cui deve tenere conto il Comitato interministeriale per la
programmazione economica nello svolgimento dei compiti ad esso assegnati, con
particolare riferimento all'utilizzo dei fondi comunitari;
b) agli indirizzi generali per la promozione turistica dell'Italia all'estero;
c) alle azioni dirette allo sviluppo di sistemi turistici locali, come definiti
dall'articolo 5, nonche' dei sistemi o reti di
servizi, di strutture e infrastrutture integrate, anche di valenza
interregionale, ivi compresi piani di localizzazione dei porti turistici e
degli approdi turistici di concerto con gli enti locali interessati;
d) agli indirizzi e alle azioni diretti allo sviluppo di circuiti qualificati a
sostegno dell'attivita' turistica, quali campi da
golf, impianti a fune, sentieristica attrezzata e
simili;
e) agli indirizzi per la integrazione e l'aggiornamento della Carta dei diritti
del turista di cui all'articolo 4;
f) alla realizzazione delle infrastrutture turistiche di valenza nazionale e
allo sviluppo delle attivita' economiche, in campo
turistico, attraverso l'utilizzo dei fondi nazionali e comunitari.
6. Nel rispetto dei principi di completezza ed
integralita' delle modalita'
attuative, di efficienza, economicita' e semplificazione dell'azione amministrativa,
di sussidiarieta' nei rapporti con le autonomie
territoriali e funzionali, ciascuna regione, entro nove mesi dalla data di
emanazione del decreto di cui al comma 4, da' attuazione ai principi e agli
obiettivi stabiliti dalla presente legge e contenuti nel decreto di cui al
medesimo comma 4.
7. Allo scopo di tutelare e salvaguardare gli
interessi unitari non frazionabili, in materia di liberta'
di impresa e di tutela del consumatore, le
disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 4 si applicano, decorsi
inutilmente i termini di cui al comma 6, alle regioni a statuto ordinario, fino
alla data di entrata in vigore di ciascuna disciplina regionale di attuazione
delle linee guida, adottata secondo le modalita' di
cui al medesimo comma 6.
8. Per le successive
modifiche e integrazioni al decreto di cui al comma 4 si applicano le medesime
procedure previste dall'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, e dalla presente legge. I termini previsti da tali disposizioni
sono ridotti alla meta'.
Art. 3.
(Conferenza nazionale del turismo)
1. E' istituita la Conferenza nazionale del
turismo. La Presidenza del Consiglio dei ministri indice almeno ogni due anni
la Conferenza, che e' organizzata dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Sono convocati
per la Conferenza: i rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i rappresentanti
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI),
dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e
dell'Unione nazionale comuni comunita' enti montani (UNCEM), del
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL)
e delle altre autonomie territoriali e funzionali, i rappresentanti delle
associazioni maggiormente rappresentative degli imprenditori turistici, dei
consumatori, del turismo sociale, delle associazioni pro loco, delle
associazioni senza scopo di lucro operanti nel settore del turismo, delle
associazioni ambientaliste e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori. La
Conferenza esprime orientamenti per la definizione e gli aggiornamenti del
documento contenente le linee guida. La Conferenza,
inoltre, ha lo scopo di verificare l'attuazione delle linee
guida, con particolare riferimento alle politiche turistiche e a quelle
intersettoriali riferite al turismo, e di favorire il confronto tra le
istituzioni e le rappresentanze del settore. Gli atti conclusivi di ciascuna
Conferenza sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti.
2. Agli oneri derivanti dal funzionamento
della Conferenza, pari a lire 100 milioni annue a
decorrere dall'anno 2000, si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti
del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Art. 4.
(Promozione dei diritti del turista)
1. La Carta dei diritti del turista, redatta
dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in almeno
quattro lingue, sentite le organizzazioni imprenditoriali e sindacali del
settore turistico, nonche' le associazioni nazionali
di tutela dei consumatori contiene:
a) informazioni sui diritti del turista per quanto riguarda la fruizione di
servizi turistico-ricettivi, ivi compresi quelli
relativi alla nautica da diporto, comunque effettuata, sulle procedure di
ricorso, sulle forme di arbitrato e di conciliazione per i casi di inadempienza
contrattuale dei fornitori dell'offerta turistica;
b) informazioni sui contratti relativi all'acquisizione di diritti di godimento
a tempo parziale dei beni immobili a destinazione turistico-ricettiva,
di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 9 novembre
1998, n. 427, recante attuazione della direttiva 94/47/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 1994;
c) notizie sui sistemi di classificazione esistenti e sulla segnaletica;
d) informazioni sui diritti del turista quale utente dei mezzi di trasporto
aereo, ferroviario, marittimo, delle autostrade e dei servizi di trasporto su
gomma;
e) informazioni sui diritti e sugli obblighi del turista quale utente delle
agenzie di viaggio e turismo, dei viaggi organizzati e dei pacchetti turistici;
f) informazioni sulle polizze assicurative, sull'assistenza sanitaria, sulle
norme valutarie e doganali;
g) informazioni sui sistemi di tutela dei diritti e per contattare le relative
competenti associazioni;
h) informazioni sulle norme vigenti in materia di rispetto e tutela del sistema
turistico ed artistico nazionale e dei beni culturali;
i) informazioni concernenti gli usi e le consuetudini praticati a livello
locale e ogni altra informazione che abbia attinenza con la valorizzazione, la
qualificazione e la riconoscibilita' del sistema
turistico.
2. Ad integrazione di quanto stabilito alla
lettera b) del comma 1 del presente articolo, al decreto legislativo 9 novembre
1998, n. 427, di attuazione della direttiva 94/47/CE,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 1 e' sostituita dalla seguente:
"d) "bene immobile": un immobile, anche con destinazione
alberghiera, o parte di esso, per uso abitazione e per uso alberghiero o per
uso turistico-ricettivo, su cui verte il diritto
oggetto del contratto";
b) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
"Art. 7. - (Obbligo di fidejussione).
- 1. Il venditore non avente la forma giuridica di societa'
di capitali ovvero con un capitale sociale versato inferiore a lire 10 miliardi
e non avente sede legale e sedi secondarie nel territorio dello Stato e' obbligato a prestare fidejussione
bancaria o assicurativa a garanzia della corretta esecuzione del contratto.
2. Il venditore e' in ogni caso obbligato a prestare fidejussione
bancaria o assicurativa allorquando l'immobile oggetto del contratto sia in
corso di costruzione, a garanzia dell'ultimazione dei lavori.
3. Delle fidejussioni deve farsi espressa
menzione nel contratto a pena di nullita'.
4. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 non possono imporre all'acquirente la
preventiva escussione del venditore".
3. Le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, singolarmente o in forma associata ai sensi
dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580,
costituiscono le commissioni arbitrali e conciliative
per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori
ed utenti inerenti la fornitura di servizi turistici. E' fatta salva la facolta' degli utenti, in caso di conciliazione per la
risoluzione di controversie con le imprese turistiche, di avvalersi delle
associazioni dei consumatori.
Art. 5.
(Sistemi turistici locali)
1. Si definiscono sistemi turistici locali i contesti turistici omogenei o integrati, comprendenti ambiti
territoriali appartenenti anche a regioni diverse, caratterizzati dall'offerta
integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i
prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale, o dalla presenza
diffusa di imprese turistiche singole o associate.
2. Gli enti locali o soggetti privati,
singoli o associati, promuovono i sistemi turistici locali attraverso forme di
concertazione con gli enti funzionali, con le associazioni di categoria che
concorrono alla formazione dell'offerta turistica, nonche'
con i soggetti pubblici e privati interessati.
3. Nell'ambito delle proprie funzioni di
programmazione e per favorire l'integrazione tra politiche del turismo e
politiche di governo del territorio e di sviluppo economico, le regioni
provvedono, ai sensi del capo V del titolo II della parte I del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
del titolo II, capo III,
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, a riconoscere i sistemi
turistici locali di cui al presente articolo.
4. Fermi restando i limiti previsti dalla
disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato
alle imprese, le regioni, nei limiti delle risorse rivenienti dal Fondo di cui
all'articolo 6 della presente legge, definiscono le modalita'
e la misura del finanziamento dei progetti di sviluppo dei sistemi turistici
locali, predisposti da soggetti pubblici o privati, in forma singola o
associata, che perseguono, in particolare, le seguenti finalita':
a) sostenere attivita' e processi di aggregazione e
di integrazione tra le imprese turistiche, anche in forma cooperativa,
consortile e di affiliazione;
b) attuare interventi intersettoriali ed infrastrutturali
necessari alla qualificazione dell'offerta turistica e alla riqualificazione
urbana e territoriale delle localita' ad alta intensita' di insediamenti turistico-ricettivi;
c) sostenere l'innovazione tecnologica degli uffici di informazione e di
accoglienza ai turisti, con particolare riguardo alla promozione degli standard
dei servizi al turista, di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a);
d) sostenere la riqualificazione delle imprese turistiche, con priorita' per gli adeguamenti dovuti a normative di sicurezza,
per la classificazione e la standardizzazione dei servizi turistici, con
particolare riferimento allo sviluppo di marchi di qualita',
di certificazione ecologica e di qualita', e di club
di prodotto, nonche' alla tutela dell'immagine del
prodotto turistico locale;
e) promuovere il marketing telematico dei
progetti turistici tipici, per l'ottimizzazione della relativa
commercializzazione in Italia e all'estero.
5. Il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a decorrere dall'esercizio
finanziario 2001, nell'ambito delle disponibilita'
assegnate dalla legge finanziaria al Fondo unico per gli incentivi alle
imprese, di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, provvede
agli interventi di cofinanziamento a favore dei sistemi
turistici locali per i progetti di sviluppo che prestino ambiti interregionali
o sovraregionali. Con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalita'
per la gestione dell'intervento del Fondo unico per gli incentivi alle imprese.
6. Possono essere destinate ulteriori provvidenze ed agevolazioni allo sviluppo dei
sistemi turistici locali, con particolare riferimento a quelli di cui fanno
parte i comuni caratterizzati da un afflusso di turisti tale da alterare, in un
periodo dell'anno non inferiore a tre mesi, il parametro dei residenti.
Art. 6.
(Fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica)
1. Al fine di migliorare la qualita' dell'offerta turistica, e' istituito, presso il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un apposito Fondo di cofinanziamento,
alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita
dall'articolo 12 per gli interventi di cui all'articolo 5.
2. Le risorse di cui al comma 1 vengono ripartite per il 70 per cento tra le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano che erogano le somme per gli
interventi di cui al medesimo comma. I criteri e le modalita'
di ripartizione delle disponibilita' del Fondo sono determinati con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281.
3. Il Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato ripartisce tra le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano il restante 30 per cento delle risorse del Fondo di
cui al comma 1, attraverso bandi annuali di concorso predisposti sentita la
citata Conferenza unificata. A tale fine le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano predispongono, sentiti gli enti locali promotori e le
associazioni di categoria interessate, piani di interventi
finalizzati al miglioramento della qualita'
dell'offerta turistica, ivi compresa la promozione e lo sviluppo dei sistemi
turistici locali di cui all'articolo 5, con impegni di spesa, coperti con fondi
propri, non inferiori al 50 per cento della spesa prevista.
4. Il Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, entro tre mesi dalla pubblicazione del bando, predispone la
graduatoria, ed eroga i contributi entro sessanta giorni dalla pubblicazione
della stessa.
Capo II
IMPRESE E PROFESSIONI TURISTICHE
Art. 7.
(Imprese turistiche e attivita' professionali)
1. Sono imprese turistiche quelle che
esercitano attivita' economiche, organizzate per la
produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di
prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture
e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi
turistici locali, concorrenti alla formazione dell'offerta turistica.
2. L'individuazione delle tipologie di imprese turistiche di cui al comma 1 e' predisposta ai
sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera b).
3. L'iscrizione al registro delle imprese di
cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, da effettuare
nei termini e secondo le modalita' di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, costituisce condizione
per l'esercizio dell'attivita' turistica.
4. Fermi restando i limiti previsti dalla
disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato
alle imprese, alle imprese turistiche sono estesi le agevolazioni, i
contributi, le sovvenzioni, gli incentivi e i benefici di qualsiasi genere
previsti dalle norme vigenti per l'industria, cosi'
come definita dall'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
nei limiti delle risorse finanziarie a tale fine disponibili ed in conformita' ai criteri definiti dalla normativa vigente.
5. Sono professioni turistiche quelle che
organizzano e forniscono servizi di promozione dell'attivita' turistica, nonche'
servizi di assistenza, accoglienza, accompagnamento e guida dei turisti.
6. Le regioni autorizzano all'esercizio dell'attivita' di cui al comma 5.
L'autorizzazione, fatta eccezione per le guide, ha validita'
su tutto il territorio nazionale, in conformita' ai
requisiti e alle modalita' previsti
ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera g).
7. Le imprese turistiche e gli
esercenti professioni turistiche non appartenenti ai Paesi membri
dell'Unione europea possono essere autorizzati a stabilirsi e ad esercitare le
loro attivita' in Italia, secondo il principio di reciprocita', previa iscrizione delle imprese nel registro
di cui al comma 3, a condizione che posseggano i requisiti richiesti, nonche' previo accertamento, per gli esercenti le attivita' professionali del turismo, dei requisiti
richiesti dalle leggi regionali e dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
8. Sono fatte salve le abilitazioni gia' conseguite
alla data di entrata in vigore della presente legge.
9. Le associazioni senza scopo di lucro, che
operano per finalita' ricreative, culturali,
religiose o sociali, sono autorizzate ad esercitare le attivita'
di cui al comma 1 esclusivamente per i propri aderenti ed associati anche se
appartenenti ad associazioni straniere aventi finalita'
analoghe e legate fra di loro da accordi
internazionali di collaborazione. A tal fine le predette associazioni devono
uniformarsi a quanto previsto dalla Convenzione internazionale relativa al
contratto di viaggio (CCV), resa esecutiva con legge
27 dicembre 1977, n. 1084, dal decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392, di attuazione della direttiva n. 82/470/CEE nella parte
concernente gli agenti di viaggio e turismo, e dal decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 111, di attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi,
le vacanze ed i circuiti "tutto compreso".
10. Le associazioni senza scopo di lucro che
operano per la promozione del turismo giovanile,
culturale, dei disabili e comunque delle fasce meno abbienti della popolazione,
nonche' le associazioni pro loco, sono
ammesse, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, ai benefici
di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390, e successive modificazioni, relativamente
ai propri fini istituzionali.
Capo III
SEMPLIFICAZIONE DI NORME E FONDO DI ROTAZIONE PER IL PRESTITO E IL
RISPARMIO TURISTICO
Art. 8.
(Modifiche all'articolo 109 del testo unico approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)
1. L'articolo 109 del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 109. - 1. I gestori di esercizi
alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono
alloggio in tende, roulotte, nonche' i proprietari o
gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi
i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei
rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla
provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della
carta d'identita' o di altro documento idoneo ad
attestarne l'identita' secondo le norme vigenti.
2. Per gli stranieri extracomunitari e' sufficiente l'esibizione del passaporto
o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di
accordi internazionali, purche' munito della
fotografia del titolare.
3. I soggetti di cui al comma 1, anche tramite i propri collaboratori, sono
tenuti a consegnare ai clienti una scheda di dichiarazione delle generalita' conforme al modello approvato dal Ministero
dell'interno. Tale scheda, anche se compilata a cura del gestore, deve essere
sottoscritta dal cliente. Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati la
sottoscrizione puo' essere effettuata da uno dei coniugi anche per gli altri
familiari, e dal capogruppo anche per i componenti del gruppo. I soggetti di cui al comma 1 sono altresi'
tenuti a comunicare all'autorita' locale di pubblica
sicurezza le generalita' delle persone alloggiate,
mediante consegna di copia della scheda, entro le ventiquattro ore successive
al loro arrivo. In alternativa, il gestore puo' scegliere di effettuare tale comunicazione inviando,
entro lo stesso termine, alle questure territorialmente competenti i dati
nominativi delle predette schede con mezzi informatici o telematici
o mediante fax secondo le modalita'
stabilite con decreto del Ministro dell'interno".
Art. 9.
(Semplificazioni)
1. L'apertura e il trasferimento di sede
degli esercizi ricettivi sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal
sindaco del comune nel cui territorio e' ubicato
l'esercizio. Il rilascio dell'autorizzazione abilita ad effettuare,
unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di
alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono
ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni
organizzati. La medesima autorizzazione abilita altresi'
alla fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di
registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonche' ad installare, ad uso esclusivo di dette persone,
attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali e' fatta salva la
vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene
e sanita'.
2. L'autorizzazione di cui
al comma 1 e' rilasciata anche ai fini di cui all'articolo 86 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773. Le attivita' ricettive devono essere
esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in
materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e
di pubblica sicurezza, nonche' di quelle sulla
destinazione d'uso dei locali e degli edifici.
3. Nel caso di chiusura dell'esercizio
ricettivo per un periodo superiore agli otto giorni, il titolare
dell'autorizzazione e' tenuto a darne comunicazione al sindaco.
4. L'autorizzazione di cui al comma 1 e'
revocata dal sindaco:
a) qualora il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata
necessita', non attivi
l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del rilascio della stessa
ovvero ne sospenda l'attivita' per un periodo
superiore a dodici mesi;
b) qualora il titolare dell'autorizzazione non risulti piu'
iscritto nel registro di cui al comma 3 dell'articolo 7;
c) qualora, accertato il venir meno della rispondenza dello stato dei locali ai
criteri stabiliti per l'esercizio dell'attivita'
dalle regioni o alle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia
edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonche' a quelle sulla destinazione d'uso dei locali e
degli edifici, il titolare sospeso dall'attivita' ai
sensi dell'articolo 17-ter del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, come da ultimo modificato dal comma 5 del presente articolo, non abbia
provveduto alla regolarizzazione nei tempi stabiliti.
5. Il comma 3 dell'articolo 17-ter del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"3. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico
ufficiale, l'autorita' di cui al comma 1 ordina, con
provvedimento motivato, la cessazione dell'attivita'
condotta con difetto di autorizzazione ovvero, in caso
di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attivita'
autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e
comunque per un periodo non superiore a tre mesi. Fermo restando quanto
previsto al comma 4 e salvo che la violazione riguardi
prescrizioni a tutela della pubblica incolumita' o
dell'igiene, l'ordine di sospensione e' disposto trascorsi trenta giorni dalla
data di violazione. Non si da' comunque luogo
all'esecuzione dell'ordine di sospensione qualora l'interessato dimostri di
aver sanato le violazioni ovvero di aver avviato le relative procedure
amministrative".
6. I procedimenti amministrativi per il
rilascio di licenze, autorizzazioni e nulla osta riguardanti le attivita' e le professioni turistiche si conformano ai
principi di speditezza, unicita' e semplificazione, ivi compresa l'introduzione degli
sportelli unici, e si uniformano alle procedure previste in materia di
autorizzazione delle altre attivita' produttive, se piu' favorevoli. Le regioni provvedono a
dare attuazione al presente comma. I comuni esercitano le loro funzioni in
materia tenendo conto della necessita' di ricondurre
ad unita' i procedimenti autorizzatori
per le attivita' e professioni turistiche,
attribuendo ad un'unica struttura organizzativa la responsabilita'
del procedimento, fatto salvo quanto previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n.
394. E' estesa alle imprese turistiche la disciplina recata dagli articoli 23,
24 e 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dal relativo
regolamento attuativo.
Art. 10.
(Fondo di rotazione per il prestito e il risparmio turistico)
1. E' istituito presso il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato un Fondo di rotazione per il prestito ed il
risparmio turistico, di seguito denominato "Fondo", al quale
affluiscono:
a) risparmi costituiti da individui, imprese, istituzioni o associazioni
private quali circoli aziendali, associazioni non-profit,
banche, societa' finanziarie;
b) risorse derivanti da finanziamenti, donazioni e liberalita',
erogati da soggetti pubblici o privati.
2. Il Fondo eroga prestiti turistici a tassi
agevolati e favorisce il risparmio turistico delle famiglie e dei singoli con
reddito al di sotto di un limite fissato ogni tre anni
con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
secondo i criteri di valutazione individuati nel decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 109. Le agevolazioni sono prioritariamente finalizzate al sostegno di
pacchetti vacanza relativi al territorio nazionale e
preferibilmente localizzati in periodi di bassa stagione, in modo da
concretizzare strategie per destagionalizzare i
flussi turistici. Hanno inoltre priorita'
nell'assegnazione delle agevolazioni le istanze
relative a pacchetti di vacanza localizzati nell'ambito delle aree depresse.
3. Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, allo scopo di collegare il Fondo con un sistema di buoni vacanza gestito a livello nazionale dalle
associazioni non-profit, dalle associazioni
delle imprese turistiche e dalle istituzioni bancarie e finanziarie, previa
intesa nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge provvede con decreto a stabilire:
a) i criteri e le modalita' di organizzazione e di
gestione del Fondo;
b) la tipologia delle agevolazioni e dei servizi erogati;
c) i soggetti che possono usufruire delle agevolazioni;
d) le modalita' di utilizzo degli eventuali utili
derivanti dalla gestione per interventi di solidarieta'
a favore dei soggetti piu' bisognosi.
4. Al fine di
consentire l'avvio della gestione del Fondo di cui al comma 1 e' autorizzato un
conferimento entro il limite di lire 7 miliardi annue nel triennio 2000- 2002.
5. All'onere derivante dall'attuazione del
presente articolo, valutato in lire 7 miliardi annue nel triennio 2000-2002, si fa fronte mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario
2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Capo IV
ABROGAZIONI, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINANZIARIE
Art. 11.
(Abrogazioni e disposizioni transitorie)
1. E' abrogato il regio decreto-legge 24
ottobre 1935, n. 2049, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo
1936, n. 526, e successive modificazioni.
2. Alle imprese ricettive non si applica
l'articolo 99 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
3. E' abrogato l'articolo 266 del regolamento
di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Le disposizioni
degli articoli 152, 153, 154 e 180 del medesimo regolamento non si applicano
alle autorizzazioni di cui all'articolo 9 della presente legge.
4. La sezione speciale del registro degli esercenti
il commercio, istituita dall'articolo 5, comma 2, della legge 17 maggio 1983,
n. 217, e' soppressa.
5. Sono abrogate le
seguenti disposizioni del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203:
a) l'articolo 1, commi 6, 7, 8 e 9;
b) l'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), per quanto di competenza del settore
del turismo;
c) l'articolo 10, comma 14;
d) l'articolo 11;
e) l'articolo 12.
6. La legge 17 maggio 1983, n. 217, e'
abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore
del decreto di cui all'articolo 2, comma 4, della presente legge.
7. Fino alla data di entrata
in vigore della disciplina regionale di adeguamento al documento contenente le
linee guida di cui all'articolo 2, comma 4, della presente legge si applica la
disciplina riguardante le superfici e i volumi minimi delle camere d'albergo
prevista dall'articolo 4 del regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102, e
successive modificazioni, e dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 del
decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 maggio 1995, n. 203, come modificata dal comma 7 dell'articolo 16 della
legge 7 agosto 1997, n. 266.
8. A decorrere dalla stessa data di cui al
comma 7 cessano di avere applicazione le disposizioni, ad
esclusione del comma 2 dell'articolo 01, del decreto-legge 5 ottobre
1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.
494, relative a concessioni demaniali marittime con finalita'
turistico-ricreative, che risultino incompatibili con
la nuova disciplina recata dal documento contenente le linee guida di cui
all'articolo 2, comma 4, lettera l), della presente legge e con la disciplina
regionale di recepimento o di adeguamento alle stesse
linee guida.
Art. 12.
(Copertura finanziaria)
1. Per il finanziamento del Fondo di cui all'articolo 6, e' autorizzata la spesa di lire 270
miliardi per l'anno 2000, di lire 80 miliardi per l'anno 2001, di lire 55
miliardi per l'anno 2002 e di lire 5 miliardi a decorrere dall'anno 2003.
2. All'onere derivante dal comma 1 si
provvede, per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario
2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero medesimo, e, per il triennio 2001-2003,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
3. A decorrere dall'anno
2004 lo stanziamento complessivo del Fondo di cui all'articolo 6 e' determinato
dalla legge finanziaria con le modalita' di cui
all'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.