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Legge Regionale 24 novembre 2001, n. 17
Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere (BURC
Speciale del 29 novembre 2001)
IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI ARTICOLO 1 FINALITA’
DELLA LEGGE
- Con la presente Legge, in attuazione della normativa vigente, la
Regione definisce e disciplina le strutture ricettive extralberghiere di
seguito elencate:
a) esercizi di affittacamere; b) case e
appartamenti per vacanze; c) case per ferie; d) ostelli per la
gioventù; e) attività ricettive in residenze rurali; f) rifugi di
montagna; g) case religiose di ospitalità.
CAPITOLO II CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE ARTICOLO
2 ESERCIZI DI AFFITTACAMERE
- Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più
di sei camere, con un massimo di dodici posti letto, gestite da privati,
ubicate in non più di due appartamenti situati nello stesso stabile,
purché singolarmente dotati di servizi igienici.
- I locali destinati all’esercizio di affittacamere devono essere
conformi alle prescrizioni edilizie ed igienico-sanitarie previste dai
regolamenti comunali.
- I requisiti e i servizi minimi obbligati, compresi nel prezzo
della camera, sono quelli di cui all’allegato A), che é parte integrante
della presente legge.
- Ciascuna camera da letto deve avere accesso indipendente dagli
altri locali letto.
ARTICOLO 3 CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE
- Sono case e appartamenti per vacanze le case e gli appartamenti
dati in locazione ai turisti, senza la prestazione di alcun servizio di
tipo alberghiero, ma con obbligo di recapito referente ospiti, per una
permanenza minima di tre giorni e massima di novanta giorni.
- Le case e gli appartamenti per vacanze devono essere conformi
alle prescrizioni edilizie ed igienico-sanitarie previste dai
regolamenti comunali.
- Le case e gli appartamenti per vacanze devono garantire, compresi
nel prezzo, i requisiti e i servizi minimi obbligati di cui all’allegato
B), che é parte integrante della presente Legge.
- Le case e appartamenti per vacanze possono essere gestite:
a)
In forma imprenditoriale fornendo solo i servizi di cui all’allegato
B; b) In forma non imprenditoriale, dai proprietari che hanno la
disponibilità fino ad un massimo di tre unità abitative nel territorio
regionale, senza organizzazione in forma di impresa e senza promozione
pubblicitaria, e con la fornitura dei soli servizi di cui all’allegato
B).
- La gestione in forma non imprenditoriale viene attestata mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dei proprietari delle
unità abitative di cui al presente articolo.
ARTICOLO 4 CASE PER FERIE
- Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il
soggiorno di persone o gruppi e gestite, al di fuori dei normali canali
commerciali e promozionali, da Enti pubblici, associazioni o enti morali
operanti statutariamente senza fini di lucro, per il conseguimento di
finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché
da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti o loro
familiari.
- Nelle case per ferie é garantita non solo la prestazione dei
servizi ricettivi di base, ma anche la disponibilità di strutture e
servizi che consentano di perseguire le finalità di cui al comma 1.
Nelle case per ferie, é altresì consentito il soggiorno di gruppi
autogestiti, secondo autonome modalità organizzative, compresa la
disponibilità di cucina e punti cottura per uso autonomo, sotto la
responsabilità del titolare dell’autorizzazione.
- Nella disciplina delle case per ferie rientrano anche le case per
vacanza per minori, colonie, pensionati studenteschi ed universitari e
simili, gestiti senza scopo di lucro da Enti pubblici e privati o da
associazioni.
- Gli immobili, adibiti a case per ferie, devono essere conformi
alle vigenti prescrizioni edilizie ed igienico-sanitarie previste dai
regolamenti comunali.
- Le case per ferie devono possedere i requisiti minimi e garantire
i servizi minimi di cui all’allegato C), che é parte integrante della
presente Legge.
ARTICOLO 5 OSTELLI PER LA GIOVENTU’
- Sono ostelli per la gioventù le strutture attrezzate per il
soggiorno ed il pernottamento, per un periodo massimo di sette giorni
per ciascun ospite, dei giovani e degli accompagnatori di gruppi di
giovani, gestiti da Enti pubblici, enti morali, ed associazioni operanti
nel settore del turismo sociale e giovanile, società di persona o di
capitali, anche in convenzione con il Comune di appartenenza, in cui
sono fissati anche i criteri tariffari in sintonia con la natura della
struttura ricettiva.
- Gli ostelli per la gioventù devono essere conformi alle
prescrizioni edilizie ed igienico-sanitarie previste dai regolamenti
comunali.
- Gli ostelli per la gioventù devono possedere i requisiti minimi e
garantire i servizi minimi di cui all’allegato D), che é parte
integrante della presente Legge.
ARTICOLO 6 ATTIVITA’ RICETTIVE IN CASE RURALI (COUNTRY
HOUSE)
- Al fine della valorizzazione turistica delle zone interne della
Campania sono consentite attività ricettive in case rurali. Le strutture
devono essere localizzate in fabbricati rurali o case padronali,
localizzati fuori dai centri urbani, in Comuni non più di diecimila
abitanti, composte da camere con eventuale angolo cottura, situate anche
in fabbricati divisi, ma facenti parte della pertinenza di
terreno.
- In alternativa alla dizione “attività ricettiva in residenza
rurale” può essere usata quella di “country house”.
- Gli immobili destinati a residenze rurali devono essere conformi
alle prescrizioni edilizie ed igienico-sanitarie previste dai
regolamenti comunali.
- Le residenze rurali devono avere i requisiti minimi e offrire i
servizi minimi di cui all’allegato E), che é parte integrante della
presente Legge.
ARTICOLO 7 RIFUGI DI MONTAGNA
- Sono rifugi di montagna le strutture ricettive idonee ad offrire
ospitalità in zone isolate di montagna, custodite ed aperte al pubblico,
sufficientemente attrezzate per la sosta, il ristoro ed il pernottamento
degli escursionisti.
- I rifugi di montagna devono essere situati a quota superiore a
mille metri; eccezionalmente, in relazione a particolari difficoltà di
accesso e contemporanea importanza turistica della località, possono
essere situati ad altitudine non inferiore a seicento metri.
- I rifugi di montagna devono avere i requisiti minimi di cui
all’allegato F), che é parte integrante della presente Legge.
- Durante i periodi di chiusura, i rifugi devono disporre di un
locale per il ricovero di fortuna, sempre aperto, e convenientemente
dotato.
ARTICOLO 8 CASE RELIGIOSE DI OSPITALITA’
- Sono case religiose di ospitalità le strutture ricettive di
proprietà di Enti ecclesiastici, riconosciuti in base alla Legge 20
maggio 1985, n. 222, e caratterizzate da finalità religiose, che offrono
ospitalità a pagamento a chiunque lo richieda, nel rispetto del
carattere religioso dell’ospitalità stessa e con accettazione delle
conseguenti regole di comportamento e limitazioni di servizio.
- Gli immobili adibiti a case religiose di ospitalità devono essere
conformi alle vigenti prescrizioni edilizie ed
igienico-sanitarie.
- Le case religiose di ospitalità devono possedere i requisiti
minimi e offrire i servizi minimi di cui all’allegato G), che é parte
integrante della presente Legge.
CAPITOLO III NORME COMUNI ARTICOLO 9 ADEMPIMENTI
AMMINISTRATIVI
- L’autorizzazione amministrativa all’esercizio delle strutture
ricettive extralberghiere di cui alla presente Legge é concessa dal
Comune , previa istruttoria nella quale viene acquisita la seguente
documentazione:
a) domanda prodotta dall’interessato, contenente le
generalità complete del richiedente, la denominazione dell’esercizio e
la sua ubicazione; b) planimetria dell’immobile con l’indicazione
dell’uso a cui sono destinati i locali, firmata da un tecnico iscritto
all’albo; c) relazione tecnico descrittiva a cura del tecnico che ha
firmato la planimetria nella quale si certifichi la conformità
dell’immobile alla normativa urbanistica; d) certificato di
iscrizione del titolare o del gestore o del preposto al registro delle
imprese turistiche previsto dalla normativa vigente, di data non
anteriore a tre mesi rispetto a quella indicata nella domanda;in caso di
società, certificato di iscrizione del legale rappresentante o di un
preposto appositamente delegato, limitatamente agli affittacamere, alle
case per vacanza in forma imprenditoriale, alle case per ferie, agli
ostelli per la gioventù, alle attività ricettive in case rurali; e)
atti comprovanti la disponibilità dei locali; f) perizia giurata di
un tecnico abilitato che certifichi la conformità alla normativa
antincendio prevista per gli esercizi ricettivi con meno di venticinque
posti letto; g) ove necessario ai sensi delle vigenti disposizioni,
certificato di prevenzione incendi; h) regolamento interno della
struttura, da esporre all’ingresso dell’immobile ed in ogni camera,
limitatamente agli ostelli per la gioventù, alle case per ferie ed alle
case religiose di ospitalità; i) per i rifugi di montagna, la
relazione tecnica dovrà essere integrata da un prospetto esterno che
fornisca indicazioni sull’altitudine della località, tipo di costruzione
e vie di accesso ed inoltre dichiarazione del custode della conoscenza
dei luoghi ed in particolare delle vie di accesso al rifugio, ai rifugi
limitrofi ed ai posti di soccorso più vicini e della conoscenza delle
cognizioni necessarie per effettuare un intervento di primo
soccorso.
- L’autorizzazione per le aziende ricettive di cui alla presente
Legge, ad esclusione delle case e appartamenti per vacanze, può
comprendere la somministrazione di cibi e bevande limitatamente alle
sole persone alloggiate, nonché a coloro che possono utilizzare le
strutture in conformità alle finalità sociali delle stesse.
- Il Comune provvede, entro sessanta giorni dalla data di ricezione
della domanda, al rilascio dell’autorizzazione per le attività ricettive
di cui alla presente Legge, dopo aver accertato che:
a) sussistano i
requisiti soggettivi, previsti dalla normativa vigente, relativi al
titolare e agli eventuali rappresentanti; b) sussistano i requisiti
igienico-sanitari e di sicurezza nonché quelli relativi all’abbattimento
delle barriere architettoniche, previsti dalle norme vigenti; c)
sussistano le ricevute comprovanti il pagamento delle tasse previste
dalle norme vigenti.
- Gli esercizi ricettivi di nuova istituzione, o quelli che
intendono cambiare denominazione, non possono assumere denominazioni
uguali o analoghe ad altri esercizi ricettivi già esistenti nel Comune.
Per le denominazioni uguali o analoghe alle aziende cessate deve esservi
formale autorizzazione del titolare dell’azienda
cessata.
ARTICOLO 10 CLASSIFICAZIONE
- Gli esercizi ricettivi di cui alla presente Legge sono
classificati, ognuno per la propria denominazione, in un’unica
categoria.
ARTICOLO 11 RINNOVI E DICHIARAZIONI ANNUALI
- L’autorizzazione ad esercitare le attività extralberghiere di cui
alla presente Legge, anche se ad apertura stagionale, si rinnova
annualmente su comunicazione previo adempimento della normativa
antimafia; la stessa può essere revocata dal Comune, venendo meno anche
uno solo dei requisiti per il rilascio o per motivi di pubblica
sicurezza.
ARTICOLO 12 DISCIPLINA DEI PREZZI
- I titolari e gestori delle strutture ricettive extralberghiere di
cui alla presente Legge, comunicano ai Comuni e agli Enti Provinciali
per il Turismo (E.P.T.) competenti per territorio i prezzi minimi e
massimi che intendono applicare, relativi a ciascun servizio offerto,
così come previsto dalla normativa vigente.
- Il Comune, nei trenta giorni successivi alla scadenza dei
termini, provvede alla vidimazione delle comunicazioni pervenute. Copia
della comunicazione é restituita all’interessato ed inviata alla Regione
ed all’Ente Nazionale Italiano per il Turismo.
- In caso di sostituzione del titolare o del Gestore della
struttura, ricettiva le tariffe comunicate per l’anno solare in corso
devono rimanere invariate.
- Nel caso in cui vengano comunicati solo prezzi minimi o solo
prezzi massimi, gli stessi sono considerati come prezzi unici.
- La mancata o incompleta comunicazione, entro i termini previsti,
comporta l’impossibilità di applicare prezzi superiori a quelli indicati
nell’ultima regolare comunicazione.
- E’ fatto obbligo di esporre in modo visibile al pubblico, nella
zona ricevimento o recapito degli ospiti, ed in ogni camera o unità
abitativa, una tabella con i prezzi praticati per l’anno solare in
corso.
ARTICOLO 13 COMUNICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI
- Il Comune é tenuto alla immediata trasmissione del rilascio
dell’autorizzazione e delle prese d’atto per le attività ricettive di
cui alla presente Legge, nonché delle diffide, sospensioni, revoche e
cessazioni, alla Regione, all’Ente Provinciale per il Turismo e alle
componenti Autorità di pubblica sicurezza.
- Il Comune é tenuto a trasmettere alla Regione e all’Ente
Provinciale per il Turismo i riepiloghi annuali delle strutture
ricettive in attività.
ARTICOLO 14 OBBLIGHI DEL TITOLARE
- I gestori delle strutture devono presentare, entro il quinto
giorno del mese successivo a quello di riferimento, all’Ente Provinciale
per il Turismo competente per il territorio i modelli ISTAT riferiti al
movimento del flusso turistico, secondo le vigenti disposizioni in
materia.
- La Regione, di concerto con gli Enti Locali e con gli E.P.T.,
predispone la pubblicazione annuale, mediante apposti opuscoli, delle
attività ricettive extralberghiere, ai fini della promozione
turistica.
ARTICOLO 15 SANZIONI
- Chiunque fa funzionare una delle strutture ricettive disciplinate
dalla presente Legge sprovviste della autorizzazione, o in maniera
difforme da essa, é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
della somma da lire =2.000.000= a lire =10.000.000=
- L’omessa esposizione di tabelle e cartellini prezzi comporta la
sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire =300.000= a
lire =900.000=. Detta sanzione é applicata ad ogni singola violazione
accertata.
- L’applicazione di prezzi superiori a quelli denunciati comporta
la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire =500.000= a
lire =2.000.000=. Detta sanzione é applicata ad ogni singola violazione
accertata.
- La mancata presentazione dei moduli di comunicazione dei prezzi,
nei termini previsti, comporta l’applicazione della sanzione
amministrativa da lire =300.000= a lire =900.000=.
- Il superamento della capacità ricettiva consentita, fatto salvo
il caso di stato di necessità per i rifugi di montagna, comporta la
sanzione amministrativa della somma da lire =500.000= a lire
=2.000.000.=. Detta sanzione é applicata ad ogni singola violazione
accertata.
- La mancata comunicazione del movimento degli ospiti ai fini
statistici comporta la sanzione amministrativa di lire =100.000=.
- Il titolare, il quale attribuisca alla propria azienda ricettiva,
con scritti, stampati o pubblicamente in qualsiasi altro modo, la
sussistenza di attrezzature e/o servizi e/o indichi tipologie diverse da
quelle dichiarate, soggiace alla sanzione amministrativa della somma da
lire =500.000= a lire =3.000.000=, sempreché il fatto non costituisca
reato.
- In ogni caso di recidiva, le sanzioni previste dai comma
precedenti sono raddoppiate e comunque, dopo la terza recidiva nello
stesso anno solare, si procede alla sospensione dell’attività per un
minimo di mesi tre fino ad un massimo di mesi sei e, quando la recidiva
si riferisce alla gestione difforme dall’autorizzazione alla revoca
della stessa.
ARTICOLO 16 ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E IRROGAZIONE DELLE
SANZIONI
- L’accertamento delle violazioni e la irrogazione delle sanzioni
di cui alla presente Legge sono effettuate secondo le procedure di cui
alle Leggi regionali vigenti.
- I proventi delle sanzioni previste dall’articolo 15 sono devoluti
ai Comuni nel cui territorio é stata accertata la violazione;
l’Amministrazione comunale li incamera quale provvista finanziaria per
far fronte alle attribuzioni ad essa conferita con la presente
Legge.
ARTICOLO 17 DISPOSIZIONE TRANSITORIA
Entro un triennio dalla data di entrata in vigore della presente
Legge le strutture già operanti devono essere adeguate, per continuare
l’attività, ai requisiti in essa previsti; in tale periodo possono essere
rinnovate le autorizzazioni di esercizio.
ARTICOLO 18 NORMA FINALE
- La presente Legge é dichiarata urgente, ai sensi del secondo
comma dell’art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Campania.
- La presente Legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione Campania.
- E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla
osservare come Legge della Regione Campania.
24 novembre 2001
ALLEGATO A REQUISITI E SERVIZI MINIMI PER ESERCIZI
AFFITTACAMERE a) Servizio di ricevimento assicurato per dodici ore su
ventiquattro; b) Servizio di notte a chiamata; c) Fornitura e cambio
della biancheria, ivi compresa quella del bagno, almeno due volte alla
settimana e, comunque ad ogni cambio di cliente; d) Pulizia quotidiana
dei locali; e) Un locale bagno completo ogni sei posti letto; f)
Chiamata di allarme in tutti i servizi; g) Fornitura di energia
elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento nella stagione
invernale; h) Sistemazione delle camere; - letto, una sedia per
letto, illuminazione normale, tavolino, armadio, comodino; - specchio
con presa di corrente nella camera senza bagno; - cestino
rifiuti; i) linea telefonica con apparecchio per uso
comune.
ALLEGATO B REQUISITI E SERVIZI MINIMI PER CASE E APPARTAMENTI
PER VACANZE a) Una superficie minima utile non inferiore a otto mq. per
ciascun posto letto; b) Fornitura di energia elettrica, acqua fredda e
calda, e riscaldamento nella stagione invernale; c) Manutenzione
dell’immobile e degli arredi; d) Pulizia delle unità abitative a cambio
di cliente. ALLEGATO C REQUISITI E SERVIZI MINIMI PER CASE PER
FERIE a) Una superficie minima delle camere al netto di ogni locale
accessorio, di otto mq. per le camere ad un letto e di quattordici mq. per
le camere a due letti con un incremento di quattro mq. per ogni letto in
più, per un massimo di quattro posi letto per camera; b) Un wc ogni sei
posti letto con un minimo di un wc per piano, un bagno o doccia ogni otto
posti letto con un minimo di un bagno o doccia per piano, un lavabo in
ogni camera con acqua corrente calda e fredda, uno specchio con presa di
corrente in ogni camera. Nel rispetto del rapporto con i posti letto non
si computano quelli in camere con servizi provati; c) Cucina; d)
Sala da pranzo; e) Locale soggiorno di ampiezza complessiva minima di
venticinque mq. per i primi dieci posti letto e 0,5 mq. per ogni posto
letto in più; f) Adeguato arredamento delle camere da letto
comprendente al minimo un letto, una sedia, un comodino, uno scomparto
armadio per persona oltre ad un tavolino e un cestino rifiuti per ciascuna
camera; g) Cassetta di pronto soccorso secondo le norme; h) Telefono
ad uso degli ospiti; i) Chiamata di allarme in tutti i servizi; j)
Pulizia quotidiana dei locali; k) Fornitura e cambio della biancheria,
ivi compresa quella del bagno, ad ogni cambio di cliente e, comunque,
almeno una volta alla settimana; l) Fornitura di energia elettrica,
acqua fredda e calda, riscaldamento nella stagione
invernale.
ALLEGATO D REQUISITI E SERVIZI MINIMI PER OSTELLI PER LA
GIOVENTU’ a) Camere, con possibilità di posti letto anche sovrapposti,
con un minimo di otto metri cubi a poso letto; b) Un wc ogni sei posti
letto, con un minimo di un wc per piano, una doccia ogni sei posti letto
con un minimo di una doccia per piano, un lavabo ogni quattro posti letto
con un minimo di due per piano, uno specchio con presa di corrente in ogni
camera. Nel rispetto del rapporto con i posti letto non si computano
quelli in camere con servizi privati; c) Cucina; d) Sala da
pranzo; e) Locale soggiorno di superficie complessiva minima di
venticinque mq. per i primi dieci posti letto e o,5 mq. per ogni posto
letto in più; f) Adeguato arredamento delle camere da letto
comprendente al minimo un letto, una sedia, un comodino, uno scomparto
armadio per persona oltre ad un tavolino ed un cestino rifiuti per
ciascuna camera; g) Cassetta di pronto soccorso come da indicazione
dell’autorità sanitaria; h) Telefono ad uso degli ospiti; i) Pulizia
quotidiana dei locali; j) Fornitura e cambio della biancheria, ivi
compresa quella del bagno, ad ogni cambio di cliente; k) Fornitura di
energia elettrica, acqua fredda e calda, riscaldamento nella stagione
invernale; l) Chiamata di allarme in tutti i servizi.
ALLEGATO E REQUISITI E SERVIZI MINIMI PER RESIDENZE RURALI a)
Un lavabo con acqua calda e fredda per ogni camera; b) Un locale bagno
comune completo di wc, doccia e lavabo ogni due camere; c) Una
pertinenza di terreno di almeno ottomila mq., eventualmente utilizzata
anche per l’animazione sportivo-ricreativa, con le relative
attrezzature; d) Fornitura e cambio biancheria, ivi compresa quella per
il bagno, ad ogni cambio di cliente ed almeno due volte alla
settimana; e) Pulizia quotidiana dei locali; f) Servizio di prima
colazione; g) Chiamata di allarme in tutti i servizi; h) Fornitura
di energia elettrica, acqua fredda e calda, riscaldamento nella stagione
invernale.
ALLEGATO F REQUISITI E SERVIZI MINIMI PER RIFUGI DI
MONTAGNA a) Un locale riservato all’alloggiamento del
gestore-custode; b) Cucina; c) Spazio utilizzabile per il consumo
dei pasti; d) Spazi destinati al pernottamento, attrezzati con letti o
cuccette anche sovrapposti; e) Servizi igienico-sanitari proporzionati
alle capacità ricettive con un minimo di uno per ciascun piano; f)
Impianto autonomo di chiarificazione e smaltimento delle acque
reflue; g) Posto telefonico o, in caso di impossibilità di allaccio, di
apparecchiature radiotelefono o similari; h) Adeguato numero di
apparecchi estintori; i) Lampada esterna accesa dal tramonto
all’alba; j) Cassetta di pronto soccorso, nonché di una barella di
soccorso; k) Fornitura di energia elettrica, acqua fredda e calda,
riscaldamento nella stagione invernale.
ALLEGATO G REQUISITI E SERVIZI MINIMI PER CASE RELIGIOSE DI
OSPITALITA’ a) Accesso indipendente; b) Per le case esistenti alla
data di entrata in vigore della presente Legge, una superficie minima
delle camere, al netto di ogni locale accessorio, di sei mq. per le camere
ad un letto e dodici mq. per le camere a due letti; c) Un wc ogni sei
posti letto con un minimo di un wc per piano, un bagno o doccia ogni sei
posti letto con un minimo di un bagno o doccia per piano, un lavabo in
ogni camera, uno specchio con presa di corrente in ogni camera. In questo
rapporto non si calcolano i posti letto in camere dotate di servizi
igienici privati; d) Locale soggiorno di ampiezza complessiva minima di
venticinque mq. per i primi dieci posti letto e 0,5 mq. per ogni posto
letto in più; e) Spazio adeguato per eventuale cucina comune; f)
Adeguato arredamento delle camere da letto comprendente al minimo un
letto, una sedia, un comodino, uno scomparto armadio per persona, oltre ad
un tavolino e un cestino rifiuti per ciascuna camera; g) Cassetta di
pronto soccorso secondo le norme; h) Telefono ad uso degli
ospiti; i) Chiamata di allarme in tutti i servizi; j) Pulizia
quotidiana dei locali; k) Fornitura e cambio della biancheria, ivi
compresa quella del bagno, ad ogni cambio di cliente e, comunque, almeno
una volta alla settimana; l) Fornitura di energia elettrica, acqua
fredda e calda, riscaldamento nella stagione invernale.
Note Avvertenza: Il testo della legge viene pubblicato con le
note redatte dal Servizio 02 del Settore Legislativo, al solo scopo di
facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 10328 del 20 giugno 1996). Art.
8 Legge 20 maggio 1985, n. 222 CHIESA CATTOLICA E CULTI DIVERSI Legge
20 maggio 1985, n. 222 (in Gazz. Uff., 3 giugno 1985, n. 129, s.o.). --
Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il
sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi (1)(2). (1)
Vedi il d.p.r. 13 febbraio 1987, n. 33 di attuazione. (2) A decorrere
dalla data di nomina del primo governo costituito a seguito delle prime
elezioni politiche successive all’entrata in vigore del d.lg. 30 luglio
1999, n. 300, le prefetture sono trasformate in uffici territoriali del
governo; il prefetto preposto a tale ufficio nel capoluogo della regione
assume anche le funzioni di commissario del governo (art. 11, d.lg.
300/1999, cit.). Art. 18 Il secondo comma dell’art. 127 della
Costituzione così recita: “La legge è promulgata nei dieci giorni dalla
apposizione del visto ed entra in 1 vigore non prima di quindici giorni
dalla sua pubblicazione. Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio
regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la promulgazione e
l’entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati.
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